Gli imprenditori e lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d’impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, possono richiedere un credito d’imposta pari al costo sostenuto.
L’agevolazione spetta anche alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti finalizzati al miglioramento sismico degli edifici, individuati dall’articolo 3, comma 10, dello stesso Dl 74/2012.
La richiesta del credito d’imposta deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite i soggetti incaricati):
• nel 2014, dal 14 aprile al 30 giugno, per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013
• nel 2015, dal 2 febbraio al 30 aprile, per i costi sostenuti nell’anno 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.
La misura del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto è determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito richiesto ed è resa nota mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito attribuito.