Con Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, ha prorogato al 31 dicembre 2014 i termini per la presentazione delle domande di contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica provvisoria dei fabbricati destinati ad attività produttive, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 co. 8-bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 nonché al miglioramento sismico degli stessi. Ricordiamo le principali caratteristiche del bando.
Beneficiari del contributo. Possono presentare domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione della sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” che: 1) hanno unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell’intervento in uno dei comuni dell’Emilia Romagna elencati nell’allegato 1 del DL 74/2012; 2) esercitano l’attività all’interno dell’immobile oggetto dell’intervento; 3) hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali, elencate all’art. 3 co. 8 del DL 74/2012 se necessario, o se non superate con l’intervento di miglioramento sismico; 4) possono proseguire o riprendere l’attività, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del DL 74/2012, con la risoluzione delle carenze indicate al fine di acquisire il certificato di agibilità sismica provvisorio, rilasciato dal tecnico incaricato.

L’impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta a sostenere tali spese in quanto: 1) titolare del diritto di proprietà o usufrutto dell’immobile oggetto dell’intervento; 1) affittuaria dell’immobile, esclusivamente nel caso in cui il contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’affittuario; 3) titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing); 4) titolare di un contratto di comodato gratuito, che contenga una clausola registrata come specificato al punto 2).
Questi i requisiti di ammissibilità delle imprese beneficiarie: a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso Cciaa competente per territorio; b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; c) avere lavoratori dipendenti iscritti ad Inps ed Inail; d) possedere una situazione di regolarità contributiva; e) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente; f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (cosiddetta clausola “Deggendorf”); g) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia); h) essere in possesso del “Certificato di agibilità sismica provvisorio” di cui al comma 8-bis del DL 74/2012; i) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione UE 244/2004.
Spese ammissibili. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati dovranno essere pagate a partire dal giorno 20 maggio 2012 e, qualora sia stata richiesta l’erogazione dei contributi in due soluzioni, non oltre il 31 maggio 2014, fatto salvo quanto disposto per le domande presentate dalle imprese prima dell’effettuazione degli interventi di miglioramento sismico. Le spese ammissibili dovranno riguardare esclusivamente: a) opere connesse all’eliminazione di una o più delle carenze strutturali elencate all’art. 3 co. 8 del Dl 74/2012; b) spese accessorie e strumentali funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate; c) interventi di miglioramento sismico che dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni ntc2008; d) le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale delle sopracitate voci a) + b) + c). Ai fini della attestazione dell’effettiva eliminazione delle carenze tecniche indicate in domanda e dell’erogazione finale del contributo dovrà essere prodotta copia del “Certificato di agibilità sismica provvisorio”. Inoltre, al fine di asseverare il contenuto dell’istanza ed in particolare che il valore delle spese sostenute e indicate in domanda sia coerente con gli obiettivi del progetto, e congruo con le finalità del presente bando, le imprese dovranno allegare perizia giurata avente data antecedente a quella di presentazione della domanda.
Contributo. L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile. Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a 4.000 euro. Per informazioni, rivolgersi a Debora Tamascelli responsabile promozione Cna, tel. 0532/66440, e-mail: dtamascelli@eciparfe.it