RINNOVATA LA CONVENZIONE TRA UNFIDI E.R. ED UNICREDIT BANCA
Abbiamo il piacere di informavi che dopo un anno di interruzione dell’operatività tra Unifidi ed Unicredit, in questi giorni è stata firmata la nuova convenzione che ci consentirà di riprendere ad operare offrendo la garanzia consortile alle Imprese ns. associate per operazioni erogate da Unicredit, sulle quali si rendesse necessaria la garanzia di un Consorzio Fidi vigilato da Banca d’Italia.
Sono attualmente in fase di definizione prodotti e condizioni.
Vi ricordiamo che potete rivolgervi a Cna Servizi Finanziari Ferrara srl, per ulteriori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La Regione Emilia Romagna ha assegnato in gestione ad Unifidi E.R. il Fondo per il Microcredito con risorse pari a 2 milioni di euro con la finalità di agevolare l'accesso al credito delle piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi.
Si tratta quindi di un sostegno concreto che la Regione ha voluto mettere a disposizione delle piccole iniziative imprenditoriali che favoriscano sviluppo, nuovi investimenti e crescita dell'occupazione nel nostro territorio.
Le spese finanziate riguardano principalmente gli investimenti in beni strumentali, investimenti in innovazione, soluzioni e prodotti ICT e sviluppo organizzativo, il pagamento di corsi di formazione, la liquidità aziendale legata allo sviluppo dell'attività - compreso il costo del personale aggiuntivo - con esclusione di operazioni di consolidamento passività e/o debiti fiscali. Le spese sono ammissibili con retroattività massima di 3 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, inoltre il progetto dovrà essere rendicontato entro 12 mesi dalla data di erogazione.
Il finanziamento - da un minimo di 5.000€ ad un massimo di 25.000€, con una durata compresa tra i 36 ed i 60 mesi viene erogato direttamente da Unifidi E.R. con la garanzia del Consorzio del 50%, minimi i costi di istruttoria e con interessi a tasso zero.
Il finanziamento può essere richiesto dai i seguenti soggetti:
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Regione che, alla data della domanda, siano titolari di partita iva da non più di cinque anni, con fatturato negli ultimi 12 mesi non superiore ad € 100.000. I liberi professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali o costituiti in forme aggregate tra professionisti con gli stessi requisiti delle imprese;
- Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative operanti in Regione, avviate da non più di cinque anni con fatturato negli ultimi 12 mesi non superiore ad € 200.000.
Il soggetto richiedente non dovrà avere un indebitamento di breve superiore a 50.000€.
Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2017 tramite Cna Servizi Finanziari Ferrara
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0532/749111
Oggi è presente un nuovo tipo di segnalazione in centrale rischi, si tratta del credito tollerato: il cosiddetto FORBORNE, questa nuova tipologia di segnalazione rientra tra i due principali fattori che frenano la trasmissione degli stimoli monetari della BCE dalle banche alle imprese.
Infatti, se da una parte il fardello del credito deteriorato non dà segni di contrazione, costringendo le banche ad incrementare accantonamenti e patrimonio a discapito delle risorse destinabili alle PMI, dall'altra le nuove disposizione dell'EBA (European Banking Authority) si stanno inserendo con forza nel rapporto banca-impresa.
La prima di queste disposizioni è quella relativa al credito tollerato (forborne).
In sostanza le banche dovranno prestare particolare attenzione sia alle domande di rinnovo dei prestiti, sia alle richieste di rivisitazione delle condizioni provenienti da soggetti in difficoltà finanziaria. Quindi posizioni oggi catalogate in "bonis" (ossia prive di anomalie), ma che nella realtà sono tenute in vita solo grazie ai continui rinnovi degli affidamenti concessi nonostante la evidente difficoltà finanziaria, verranno segnalate come credito forborne.
In base alle nuove disposizioni, gli Istituti dovranno verificare se esiste una difficoltà finanziaria sul cliente ed eventuali nuove richieste configurabili come misura di tolleranza (rinnovo del fido in scadenza, allungamento della durata, riduzione dei tassi, etc), se presenti entrambi i fattori, la banca dovrà evidenziare la linea di credito come credito forborne.
Le banche stanno cercando di applicare le nuove disposizioni in maniera soft, purtroppo però non mancheranno ripercussioni sia su loro stesse che sulle imprese.
E' più che mai importante , come più volte evidenziato, ricevere una adeguata consulenza sulla scelta delle operazioni da impostare e conseguentemente sulle modalità di accesso al credito, al fine di ottimizzare il rapporto banca-impresa.
Chiedere consulenza in materia di credito (ante e non post) deve diventare la normalità per l'azienda, ed in questo Cna è in grado di assisterti con il NUOVO SERVIZIO CREDITO.
Mote imprese hanno già aderito. Vuoi approfondire il nostro servizio? Contatta Patrizia Barbieri 0532/749146 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Consistente l'elenco delle banche aderenti (possibile scaricare l'elenco da questa pagina), alle quali si è aggiunta recentemente Cassa di Risparmio di Ferrara, che sono oggi in grado di gestire la Moratoria. Attenzione: ricordiamo alle imprese interessate che, per le richieste di sospensione, dovranno rivolgersi direttamente ai propri Istituti di Credito, ognuno dei quali utilizza la propria modulistica. Infatti, la delibera non è automatica; la banca procede con una istruttoria, l’esito della quale deve garantire la continuità dell’impresa. L'intesa, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, prevede tre filoni di iniziativa.
Imprese in ripresa. Per tutte le Pmi “in bonis” possibilità di:
Le operazioni devono risultare in essere alla data di firma dell’accordo ovvero 31/03/2015 e sulle stesse non deve essere stata richiesta la sospensione o l’allungamento nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Imprese in sviluppo. Le banche aderenti costituiranno plafond individuali - con un obiettivo di dotazione complessiva pari a 10 miliardi di euro - destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle Pmi. La nuova misura si estende anche al finanziamento dell’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi investimenti realizzati o in corso, come anche della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.
Imprese e Pa. Riprende lo schema precedente per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pa, aggiornandone i contenuti alle recenti disposizioni legislative, ed in particolare al rafforzamento dell’istituto della certificazione avvenuto con il Dl 66/2015.
L’ABI e le associazioni d’impresa si sono anche accordate per alcuni impegni comuni. Si attiveranno per sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle Entrate in base al quale, le imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito di natura fiscale possano ottenerne l’anticipazione bancaria. È prevista la costituzione di un forum di dialogo per la promozione di un maggiore utilizzo, da parte delle banche, delle informazioni di natura qualitativa, anche riferite agli attivi intangibili, per la valutazione del merito di credito delle imprese, oltre che un tavolo di confronto sul rapporto banca-confidi con l’obiettivo di promuoverne l’evoluzione e lo sviluppo.
Alleghiamo l'elenco delle banche aderenti alla nuova moratoria e il testo integrale dell'accordo.
L’Anpal, con il decreto n. 581/2018, ha provveduto alla proroga dell’incentivo occupazione “Neet” previsto dal Programma operativo nazionale “Iniziativa occupazione giovani” (Pon Iog) per l’intero anno 2019. La dotazione finanziaria dell’incentivo occupazione Neet è incrementata di ulteriori 60 milioni di euro a carico dello stesso Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”. Qui trovate il testo del provvedimento
Incentivo occupazione Neet - dall'ANPAL la proroga per il 2019
L’Anpal, con il decreto n. 581/2018, ha provveduto alla proroga dell’Incentivo Occupazione NEET a valere sul Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) per l’intero anno 2019.
La dotazione finanziaria dell’Incentivo Occupazione NEET è incrementata di ulteriori 60 milioni di euro a carico del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG).
Caratteri dell’incentivo
L’incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, nei limiti delle disponibilità finanziarie, pari a 160 milioni, e dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.
L’assunzione deve riguardare una sede di lavoro ubicata in tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della provincia di Bolzano, con una delle seguenti tipologie contrattuali:
- a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- apprendistato professionalizzante;
- anche part-time.
Misura dell’esonero
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base mensile, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dal “de minimis”, tranne che in caso di assunzione che comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l'assunzione stessa.
Al fine di consentire la revisione delle tariffe Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021, il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 è rinviato al 16 maggio prossimo. La proroga è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2019 e confermata da Inail. Qui trovate il testo del provvedimento.
Legge di Bilancio 2019 - autoliquidazione INAIL 2018-2019 al 16 maggio 2019
al fine di consentire la revisione delle tariffe Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021, il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 è rinviato al 16 maggio 2019.
La proroga è stata disposta dalla legge di bilancio 2019 e confermata da INAIL con comunicato pubblicato sul proprio portale istituzionale il 4 gennaio 2019.
In particolare:
Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.
Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%.
Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.
Le legge di bilancio 2019 ha introdotto una serie di novità in materia di lavoro. La più nota è sicuramente la cosiddetta Flat Tax delle partite IVA, che ha comportato tra l’altro l’innalzamento a 65mila euro della soglia di reddito per l’accesso al regime forfettario. Ma non è l’unica: è prevista ad esempio un’importante modifica alle regole per il congedo di maternità. Viene inoltre introdotto un bonus per l’assunzione o stabilizzazione delle giovani eccellenze. Qui trovate un riassunto completo delle norme più importanti.
Legge di bilancio 2019 – principali novità in materia di lavoro |
Argomento |
Contenuto della norma |
Commi 9 – 11 Regime forfetario |
Cambia il regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014. Le soglie di ingresso vengono aumentate a 65 mila euro. In particolare, rientrano nel regime agevolato i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Tale regime fiscale prevede, l’esonero dall’applicazione delle ritenute d’acconto sui corrispettivi pagati, in virtu’ di cio’ la ditta non deve applicare le trattenute irpef sulle retribuzioni pagate ai dipendenti. In sede di CU occorrera’ verificare bene tali casistiche perche’ la certificazione dovra’ essere inoltrata all’ Agenzia delle Entrate con SOLO I DATI PREVIDENZIALI E LA PARTE INAIL. Mentre al dipendente potra’ essere consegnata la certificazione con la seguente annotazione manuale: “I redditi prodotti nell’anno ____________ammontano a €______________ ed essendo il datore di lavoro NON SOSTITUTO D’IMPOSTA, avendo applicato il regime contabile forfettario le ritenute fiscali saranno calcolate e versate a carico del lavoratore in sede di Dichiarazione dei Redditi.”
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Art 1 Comma 70-72 Modifica alla disciplina del credito di imposta per ricerca e sviluppo
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Viene operata una risistemazione della disciplina del Bonus R&S (art. 3, D.L. n. 145/2013), toccando vari profili dell’agevolazione, pur lasciandone invariati i presupposti applicativi e la natura incrementale. |
Art. 1 Commi 78-81 Modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0 |
Viene prorogato l’incentivo alla formazione del personale dipendente nelle tecnologie 4.0: il credito d’imposta previsto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e i relativi principi applicativi (DM 5/4/18) si applicheranno anche alla spesa sostenuta nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, relativa alla retribuzione corrisposta per le ore di formazione svolte dai dipendenti.
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Art. 1 Comma 247 Proroga dell’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno |
La disposizione in esame conferma l’Incentivo occupazione Mezzogiorno introdotto limitatamente all’annualità 2018 dall’art. 1 c. 893, L. n. 205/2017. Nello specifico, per le annualità 2019 e 2020 possono essere previste, nel limite delle risorse stanziate (500 milioni di euro), misure volte a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia Puglia, Calabria e Sardegna. I soggetti beneficiari sono coloro che:
L’esonero contributivo può essere previsto in misura elevata:
entro il limite massimo di importo su base annua di € 8.060. |
Commi 273 – 274 Agevolazioni fiscali per i titolari di pensione estera che si trasferiscono al Sud |
Imposta sostitutiva del 7% per titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
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Art 1 comma 278 Congedo obbligatorio per il padre lavoratore |
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, viene prorogato per il 2019 elevandone la durata da quattro a cinque giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2019 il padre possa fruire di un giorno di congedo facoltativo, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
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Art 1 Comma 291-295 Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto
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Per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, a favore dei conducenti assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto è previsto un rimborso in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. I conducenti non devono aver compiuto 35 anni di età alla data del 1/1/2019 e devono essere inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro Logistica, trasporto merci e spedizione. I datori di lavoro devono essere imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Alle imprese spetta una detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, pari ad una quota dei rimborsi erogati ai giovani conducenti per un importo complessivo massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta. Il rimborso è erogato ai giovani conducenti da ciascuna impresa entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti, in presenza dei requisiti prescritti dalla legge, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro 6 mesi dal 1/1/2019 (data di entrata in vigore della legge). Con specifico decreto da emanare entro 3 mesi dal 1/1/2019 devono essere definite le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso.
Dal rimborso restano esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa.
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Comma 445 Contrasto al lavoro irregolare ( |
Assunzioni ispettori e aumento sanzioni per il contrasto al sommerso e per la sicurezza sul lavoro. Le sanzioni aumentano del 20% in caso di:
Sono aumentati, inoltre, del 10% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sanzionate in via amministrativa o penale.
Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
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Art. 1 Comma 485 Congedo di maternità successivo al parto (vedi nota di dettaglio) |
In alternativa alla fruizione del congedo di maternità secondo le ordinarie modalità previste dal T.U. sulla maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. Ciò a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
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Comma 486 Lavoro agile o smart working |
Modifica al lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017. È prevista la priorità di accesso per le lavoratrici, nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità. Si applica ai datori di lavoro pubblici e privati che stipulino accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile.
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Comma 533 Agevolazioni disabili
Comma 526 Certificati medici elettronici
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L’INAIL rimborserà al datore di lavoro il 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro - fino ad un massimo di 12 mesi - al lavoratore disabile destinatario di un progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito di un apposito progetto di reinserimento. Tale progetto può essere proposto dal datore di lavoro ed approvato dall’INAIL. ……………………………………………………………………… Il comma 526 (e seguenti) dell’articolo unico della legge di Bilancio 2019 prevede il trasferimento di euro 25.000.000 annui dall’INAIL al Servizio Sanitario Nazionale in relazione alla redazione dei certificati medici elettronici per infortunio e malattia professionale. È utile rammentare che l’obbligo di certificazione medica elettronica è stato introdotto dal D. Lgs. 151/2015 (in analogia a quanto già accadeva per i certificati medici INPS per malattia). Nonostante l’INAIL retribuisse ogni certificato elettronico emesso e nonostante l’emanazione di una apposita circolare del ministero competente, la certificazione elettronica non è applicata da tutte le strutture sanitarie per le quali sarebbe obbligatoria. Ora viene previsto un importante trasferimento annuale di fondi.
NOTA BENE: Con il trasferimento dei fondi, gli infortunati e tecnopatici non dovranno più effettuare pagamenti per la redazione dei certificati e, contestualmente, anche l’INAIL cesserà di rimborsare i certificati emessi a partire dal 1° gennaio 2019 poiché la legge di Bilancio prevede la possibilità di destinare i fondi, ripartiti dalla Conferenza Stato-Regioni, alla contrattazione integrativa di categoria.
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Art. 1 Commi 706-717 Bonus occupazionale per le giovani eccellenze |
I datori di lavoro privati che assumono dal 1/1/2019 al 31/12/2019 con contratto a tempo indeterminato full-time e part-time, laureati o dottori di ricerca possono fruire dell’esonero contributivo. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) spetta:
Il beneficio riguarda coloro che conseguono nel periodo dal 1/1/2018 al 30/6/2019:
In entrambi i casi il conseguimento dei titoli deve presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (non è più prevista alcuna esclusione per le Università telematiche). L’esonero contributivo è soggetto alla normativa sugli aiuti in regime “de minimis”, alla disciplina del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati e alle procedure e controlli previsti dal decreto attuativo (art. 24, DL n. 83/2012 e DI 23 ottobre 2013). L’esonero contributivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica e contributiva, definiti su base nazionale e regionale. L’esonero contributivo non spetta:
Le modalità di fruizione dell’esonero sono demandate all’Inps che dovrà emanare apposita circolare.
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Art. 1 Commi 1121-1126 Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL |
Viene prevista la revisione delle tariffe dei premi assicurativi con effetto dal 1° gennaio 2019. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe da tale data, vengono disposti per il solo anno 2019, i seguenti slittamenti dei termini inerenti l’autoliquidazione annuale dei premi: dal 31.12.18 al 31 marzo 2019, del termine entro il quale l’INAIL rende disponibili telematicamente i dati per il calcolo dell’autoliquidazione annuale dei premi (tasso applicato e basi di calcolo); - dal 28 febbraio al 16 maggio 2019 del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni relative all’anno 2018. Resta invece immutato al 16 febbraio 2019, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e di effettuazione dell’autoliquidazione dei premi dovuti, delle posizioni cessate nel mese di dicembre 2018; - dal 16 febbraio al 16 maggio 2019, del termine per dell’eventuale richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata 2019; - dal 16 febbraio al 16 maggio 2019 del termine per l’autoliquidazione ed il versamento dei premi dovuti a titolo di regolazione per l’anno 2018 e rata anticipata per il 2019; - in caso di versamento in quattro rate trimestrali del premio dovuto da autoliquidazione, i termini di versamento della prima e seconda rata (16/02 e 16/05), sono unificati al 16 maggio 2019. Si prevedono inoltre: - la riduzione della misura massima del tasso di tariffa dal 130 p.m. al 110 p.m.; - l’abrogazione del premio supplementare per la silicosi ed asbestosi (artt.153 e 154 del T.U.); - la non applicazione dello sgravio edili (11,50%) ai premi dovuti all’INAIL. Alle minori entrate dovute alla revisione delle tariffe, si provvede: - mediante riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, delle risorse strutturali destinate all’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione aziendale; - ulteriore riduzione delle suddette risorse, per l’anno 2021 fino ad un importo massimo complessivo di 50 milioni qualora non si riscontrassero delle eccedenze rispetto al livello delle entrate per premi e contributi. Viene inoltre prevista l’emanazione di un Decreto ministeriale di rimodulazione delle percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione aziendale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’applicazione della riduzione stessa.
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Comma 706 Bonus giovani eccellenze |
Bonus giovani eccellenze. È introdotto uno sgravio totale annuale fino ad un massimo di 8 mila euro nel caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti stabili nel 2019. Riguarda i datori di lavoro privati che assumono i soggetti con i seguenti requisiti: laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 34 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute; dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 e prima di aver compiuto 30 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute |
La legge di bilancio 2019, approvata poco prima della fine del 2018, introduce una serie di novità di sicuro interesse per le imprese, i professionisti, le ditte individuali: dall’estensione del regime forfettario all’aumento della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, dalla cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali, alla proroga dell’ecobonus e del bonus ristrutturazione.
Di seguito proponiamo gli argomenti di maggior interesse sotto il profilo fiscale, con il link a una spiegazione semplificata fornita da Interpreta, il servizio di interpretazione delle normative fornito da Sixtema a CNA.
Al termine troverete un link al documento completo di sintesi della legge di bilancio.
LEGGE DI BILANCIO 2019: ECCO ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE
In fondo alla pagina il link alla sintesi completa
LA SINTESI COMPLETA DELLE NOVITA' FISCALI IN LEGGE DI BILANCIO 2019
II Sistri è ufficialmente abolito a partire dal primo gennaio 2019. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Semplificazioni. In futuro verrà creato un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali, gestito direttamente dal Ministero
Il Sistri, sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali istituito nel 2010 e mai realmente entrato in funzione, sarà soppresso in via definitiva dal primo gennaio del 2019. E’ scritto nel Decreto Legge Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 dicembre scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre.
A meno di modifiche radicali al Decreto Semplificazioni durante l’iter di conversione in legge (modifiche che appaiono poco probabili), la storia del SISTRI si conclude il 31 dicembre del 2018.
Per le imprese è la liberazione da un incubo. Un incubo costoso, come ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “Il Sistri è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali– ha affermato Costa – un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi”.
Il Sistri "non ha mai funzionato - afferma la Cna - ma ha sicuramente impedito che si mettesse a punto nel nostro Paese un sistema efficace e semplice di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, come in moltissime occasioni, e in tutte le sedi istituzionali, la Cna ha chiesto in questi ann”.
Nel dl Semplificazioni questo sistema viene definitivamente cancellato a partire dal primo gennaio 2019: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà invece gestito in maniera diretta dal Ministero dell’Ambiente e, fino alla sua piena operatività, i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema utilizzato ora, quello cartaceo.
Aumentano le prestazioni di sostegno al reddito del Fondo bilaterale di Solidarietà dell'artigianato - Accordo raggiunto tra associazioni degli imprenditori e sindacati
Nella serata di ieri 17 dicembre, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto un accordo interconfederale per aumentare e migliorare la fruibilità delle prestazioni di sostegno al reddito dei lavoratori operanti nelle aziende artigiane colpite dalla crisi. Tali prestazioni, erogate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sono sempre più importanti per garantire la continuità occupazionale e indispensabili a non disperdere le professionalità acquisite in azienda.
Grazie alla sottoscrizione dell’accordo, che ha natura sperimentale per il 2019, sarà possibile aumentare le settimane di copertura e integrazione al reddito dei lavoratori passando dalle attuali 13 settimane a 20 settimane.
FSBA, costituito per volontà delle parti sociali il 30 novembre 2012 ed autorizzato ad operare dai Ministeri dell’Economia e del Lavoro nel 2015, è il Fondo bilaterale che assicura mirate prestazioni di sostegno al reddito agli 800.000 lavoratori delle imprese artigiane finora iscritti al Fondo e ha natura obbligatoria per tutte le imprese artigiane indipendentemente dal numero di occupati.
Con la sottoscrizione dell’accordo, le parti esprimono concordemente grande soddisfazione per aver aumentato le prestazioni per un comparto che più di altri ha sofferto gli effetti di una crisi aggressiva, salvaguardando quelle professionalità che costituiscono il capitale delle imprese artigiane e l’essenza del Made in Italy.
Il Ministero del Lavoro ha fornito prime indicazioni dettagliate sulle novità introdotte dal Decreto Dignità relativamente al contratto a termine e alla somministrazione di lavoro. In particolare si interviene, tra l'altro, sui casi di obbligo della causale, sulle caratteristiche dell'ulteriore contratto a termine di 12 mesi in deroga assistita una volta raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, sulle prerogative in materia della contrattazione collettiva, sul contributo addizionale dello 0,50%, e su altre materie di rilevante interesse.
Con la Circolare n.17 del 31 ottobre 2018 il Ministero del lavoro fornisce le prime indicazioni interpretative in merito alle novità introdotte dal c.d. "Decreto dignità" alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, con l'obiettivo di favorirne l'uniforme applicazione, anche in considerazione delle richieste di chiarimento ricevute in proposito.
In particolare, viene chiarito che:
1) per stabilire se ci si trovi in presenza dell'obbligo della causale si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare. Ciò anche se la proroga avviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi;
2) l'ulteriore contratto a termine di 12 mesi in deroga assistita che è possibile stipulare presso le Sedi dell'ITL una volta raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, va considerato un rinnovo ed è quindi soggetto all'obbligo della causale;
3) non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto;
4) i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la definizione degli stessi contenuta all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015) potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi. Le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell'accordo collettivo;
5) la contrattazione collettiva non ha invece alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle condizioni (causali);
6) è confermata la possibilità che il termine del rapporto di lavoro continui a desumersi indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all'assunzione, come in caso di sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere, ex ante, l'esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi;
7) il contributo addizionale dello 0,50% va applicato ad ogni rinnovo contrattuale in sommatoria ai precedenti eventualmente già applicati;
8) nessuna limitazione è stata introdotta per l'invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando tuttavia i limiti percentuali (30%);
9) il limite temporale della durata massima complessiva di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinato quanto nell'ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministrazione a termine. Ne consegue che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale;
10) in merito all'eventuale obbligo della causale in caso di somministrazione a termina con lavoratori assunti a termine dall'agenzia, possono verificarsi le seguenti situazioni:
- in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l'indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
- in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle causali;
- in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l'utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa causale;
11) mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del contratto collettivo, sia i limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al contratto a tempo determinato sia quelli fissati per il ricorso alla somministrazione a termine;
12) i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso al 14.07.18 effettuati entro il 31.10.18, sono soggetti alla vecchia disciplina del tempo determinato. I contratti a termina stipulati (per la prima volta) dal 14.07.18 sono invece immediatamente soggetti alla nuova disciplina.
Nuova tassonomia XBRL bilanci 2018: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dello sviluppo economico relativo alla pubblicazione della nuova tassonomia XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese (Tassonomia 2017-07-06).
La nuova versione della tassonomia deve essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018; fino al 28 febbraio compreso sarà comunque possibile depositare i bilanci con la tassonomia precedente.
Per maggiori informazioni, potete contattare Alessia Frabetti Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Miriam Bonora in febbraio 2015 dopo avere frequentato un corso in Ecipar, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, destinato a chi stava valutando di avviare un'attività, ha deciso di mettersi davvero in proprio.
Tramite CNA Iniziativa Impresa ha aperto il suo negozio di parrucchiera e oggi dopo quasi un anno è molto entusiasta e si sta allargando.
Conferma di avere realizzato il proprio sogno!
Uno dei punti di forza di CNA Iniziativa Impresa è sen'altro il prezioso contributo dei Mentor per affiancare giovani intenzionati ad accedere alla carriera imprenditoriale. I Mentor sono imprenditori di Cna Ferrara che si sono dichiarati disponibili a tale supporto e che hanno frequentato un corso per essere in grado di gestire al meglio l'azione di mentoring.
Il giovane che intraprende la sua neoattività potrà consultare l'imprenditore senior per indicazioni utili o vivere qualche esperienza presso la sua azienda.
Questi i nomi degli imprenditori mentor:
Catia Armari - Hyper Hair Culture
Giampaolo Bellini - Poliambulatorio Centro Romea Srl
Marco Boccafogli - Zucchini Boccafogli Snc
Emanuele Borasio - G-Maps
Federica Bordin - Federica Bordin
Giulia Bratti - Grafica Andros
Matteo Fabbri - Tryeco 2.0
Riccardo Ferrioli - Autosempre Ferrara Sas
Davide Franco - Suono e Immagine srl
Stefano Grechi - Ottica Punto d Vista
Alberto Minarelli - Seba Protezioni Srl
Gabriele Pozzati - Impianti Termosanitari Snc
Riccardo Roccati - Robur Asfalti Srl
Maria Grazia Zapparoli - Confezioni Zapparoli
Nuova apertura: presentazione dal 02/11/2015 al 31/12/2015
FONDO STARTER è un fondo rotativo di finanza agevolata a supporto delle nuove imprese dell'Emilia Romagna, costituite dal 1° Gennaio 2011, si tratta di un provvedimento regionale finalizzato al sostegno delle Pmi la cui gestione è affidata ad un'ATI tra i consorzi fidi: Unifidi E.R. e Fidindustria .
Lo stanziamento del Fondo è di 8,7 milioni di cui 7 milioni di fondi europei.
Finalità Contributi: finanziamento a tasso agevolato in regime de-minimis, di progetti di investimento a partire dall'01/01/2013, di minimo € 25.000 max € 300.000, durata da 18 a 84 mesi (finanziabile l'85% del progetto presentato).
Le banche convenzionate dovranno erogare il 100% del finanziamento, del quale l'80% coperto dal fondo rotativo avrà un tasso annuo effettivo globale pari allo zero, mentre per la parte banca "il restante 20%" il Taeg non potrà essere superiore all'Euribor 3 mesi più uno spread del 5%, oggi circa il 5,30%, il tasso ponderato dei finanziamenti del Fondo StarER , oggi sarebbe di poco superiore all'1%.
Beneficiari:
Piccole e Medie imprese con sede legale e operativa in Emilia –Romagna costituite successivamente all' 01/01/2011 che non si trovino in condizioni di difficoltà (ex 2004/c 244/02) con attività rientranti nei codici Ateco 2007: sezioni: B-C-D-E-F- G(limitatamente al gruppo 45.2 e 45.40.3)-H- I (limitatamente alle categorie 56.10.2 e 56.10.3)- J-L-M-N-P-Q-R-S.
Spese ammissibili "sostenute a partire dall'01/01/2013":
investimenti su immobili strumentali (acquisizione, ampliamento e ristrutturazione); impianti e macchinari; brevetti, licenze, marchi e avviamento; consulenze tecniche e/o specialistiche; spese per la presentazione della domanda; costo del personale (max 30% del progetto).
L'investimento dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.
Termini e procedure di presentazione delle domande:
Tramite procedura informatica on line su www.fondostarter.eu, a partire dal 02/11/2015 sino al 31/12/2015 salvo esaurimento del fondo disponibile, andranno inviati gli appositi moduli di richiesta firmati digitalmente.
Allegati alla domanda:
dichiarazione impresa richiedente
relazione tecnica e piano previsionale (business Plan)
Pre-delibera/e bancaria/e
Visura camerale (validità max 6 mesi)
Copia documento identità del firmatario
Bilanci ultimi due esercizi approvati (completi di relazioni) se disponibili.
Banche aderenti alla data 31/03/2014: Banche di Credito Cooperativo; Banco Popolare (ex BSGSP); Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Cna Servizi Finanziari Ferrara srl
0532/749111 –Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Qui la brochure
LA VISION
Per noi la cultura di impresa è un valore centrale per lo sviluppo socio economico del territorio. Si alimenta con il supporto dei principali attori economici, le istituzioni, il sistema imprenditoriale e la società civile.
Rappresenta creatività, innovazione e responsabilità, profitto ed integrazione sociale.
LA MISSION
Essere un punto di riferimento per le nuove realtà aziendali, un laboratorio di idee innovative e tecnologiche, un integratore di know how per lo sviluppo del territorio. Per questo offriamo iniziative di informazione, orientamento, formazione, assistenza e consulenza a chi vuole fare impresa ed alle giovani imprese.
IL NETWORK
CNA Iniziativa Impresa è un network per la diffusione della cultura d’impresa e la creazione di nuove imprese promosso dalla Cna di Ferrara al quale partecipano le società interne al nostro sistema, Cna Servizi ed Ecipar, l’Associazione per l’Innovazione, al cui interno siedono oltre alle associazioni di categoria anche Camera di Commercio, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Università di Ferrara, Sipro. Il network si avvale inoltre della partnership strategica della Cassa di Risparmio di Cento Spa
I PRINCIPALI SERVIZI
CONTATTI
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CONSULTA QUI LA SPECIALE PROMOZIONE PER I GIOVANI!!!!
Il primo evento di CNA iniziativa impresa è stata La settimana dell'orientamento all'imprenditoria di marzo 2014! che ha coinvolto scuole superiori e imprenditori.
Ecco una foto
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa
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