Controllo a distanza dei lavoratori – l’installazione di videocamere da parte di officine autorizzate alla revisione dei veicoli (protocollo MCTC-NET2) non comporta il rispetto dell’art. 4 della L. n. 300/1970

Con l’introduzione del protocollo per la revisione dei veicoli “MCTC-NET2”, al quale soggiacciono le officine autorizzate, si è voluto:
• “uniformare ed omogeneizzare le procedure relative alla revisione, definendo un linguaggio di comunicazione comune a tutte le attrezzature tecniche che vengono utilizzate per la revisione dei veicoli, consentendo peraltro la intercambiabilità delle stesse” (cfr. MIT nota prot. R.U. 79298 dell’11.8.2009, richiamante la circolare prot. n. 6247/698/99 del 16.11.1999 avente ad oggetto “D.M. 23 ottobre 1996 n. 628 – Integrazione delle procedure di omologazione delle attrezzature di cui ai punti a)-g) dell’Appendice X del Titolo III del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”);
• prevenire fenomeni di abuso;
• abolire il registro cartaceo delle officine e stabilire una procedura basata sull’elaborazione di rapporti di prova con file non modificabili.
Per garantire che questo possa avvenire in modo regolare è stato previsto che una telecamera, collegata con la Motorizzazione, effettui un monitoraggio in tempo reale sul corretto svolgimento del test sulle vetture. Tali riprese, però, occasionalmente, possono inquadrare anche i lavoratori addetti alla procedura.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, avendo ricevuto richieste di chiarimento da parte di alcuni dei suoi uffici territoriali in merito all’applicazione o meno dell’art. 4 della L. n. 300/1970, ne ha escluso l’applicazione in considerazione del fatto che:
– il protocollo costituisce applicazione di specifiche disposizioni di carattere tecnico-normativo e risponde alla necessità di allinearsi alle direttive europee sulla trasmissione di dati tracciabili (direttiva 45/2014/UE);
– i centri di revisione autorizzati sono obbligati a dotarsi di tali dispositivi di controllo.
Ovviamente l’indicazione dell’INL non esonera le officine dal rispetto delle disposizioni previste dal Garante privacy col suo Provvedimento 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.

Riferimento: INL nota n. 8931 dell’11 ottobre 2017; Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010