Anche in Italia, dallo scorso 30 aprile, viene sanzionato il divieto di trascorrere in cabina il riposo lungo di 45 facendo riferimento all’art. 174,comma 7del cds.

In pratica, siccome godere del riposo lungo in cabina equivale a non goderne, il ministero dell’Interno considera che chi lo trascorre in cabina supera di oltre il 20% i limiti orari previsti dalla normativa sui tempi di guida e di riposo, vale a dire l’ipotesi presente, appunto, nel comma 7 dell’art. 174.

La sanzione, che va da un minimo di 425 euro a un massimo di 1.701 euro, può aumentare di un terzo, quando la violazione sia commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

D’altro canto, esiste anche la possibilità, di ridurre del 30% la sanzione effettuando il pagamento direttamente nelle mani dell’agente accertatore, a meno che l’interessato non presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per un periodo non superiore a 60 giorni.

CHI LA PAGA: L’AUTISTA O L’AZIENDA?

In genere, si ritiene che in questi casi ci sia una responsabilità solidale.

In realtà, la sanzione ricordata è a carico esclusivo del conducente, mentre all’azienda può essere contestata un’altra sanzione, quella accessoria prevista dell’art 174 comma 14, che parte da 327 e arriva a un massimo di 1.305 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce.

Questa sanzione accessoria, almeno nei casi meno gravi, può essere aggirata dall’azienda dimostrando di aver fatto formazione ai dipendenti e di aver loro impartito sufficienti istruzioni.

In questo caso, però, trattandosi di violazione gravi (oltre il 20% dei limiti), il ricorso andrebbe presentato al giudice di pace.

Un ricorso che appare complicato da vincere.

QUANDO SI PAGA: IN FLAGRANZA O ANCHE A POSTERIORI?

Rispetto al momento in cui può essere riscontrata l’infrazione, si precisa che l’unico caso previsto in Italia (contrariamente a quanto accade nel Regno Unito, in Franciao in Belgio) è la flagranza, vale a dire cioè che la sanzione può essere accertata esclusivamente nel momento in cui la si commette (quindi soltanto su strada e soltanto nel momento in cui l’autista stia svolgendo il riposo settimanale regolare, ma non in un controllo successivo in strada o in azienda) e comporta, oltre all’applicazione della sanzione, anche il ritiro dei documenti di guida con l’intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del riposo settimanale nella modalità corretta.

Per poter multare un autista trovato su un’area a trascorrere il riposo in cabina, l’agente di controllo deve verificare due condizioni:

– innanzi tutto, deve riscontrare, in base alla strisciata del tachigrafo, che tipo di riposo abbia effettuato la settimana precedente. Perché se questo fosse stato regolare, allora quello in corso potrebbe essere ridotto e quindi non multabile. In caso contrario, se cioè il riposo della settimana

precedente era già stato ridotto, a quel punto non c’è dubbio che l’autista stia facendo un riposo regolare e quindi, essendo in cabina, diventa sanzionabile;

– verificare il momento in cui scatta l’obbligo di iniziare il riposo, che inizia una volta trascorsi sei periodi da 24 ore ciascuno nel corso della settimana. Quindi, se per esempio un autista è partito alle 22 della domenica, dovrà iniziare il riposo alle 22 del sabato. Se sono le 18, anche se lo si ferma

in un’area a bordo della cabina, di fatto non sarebbe ancora obbligato a iniziare il riposo e quindi non ancora sanzionabile.

Ecco perché appare logico che per essere certa di trovare autisti già arrivati nel momento del riposo obbligatorio, la polizia effettuerà controlli essenzialmente la domenica. Farli in altri momenti, cioè, potrebbe rivelarsi inutile.