AUTOTRASPORTO MERCI – L’ASSENZA DELL’AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER LE CISTERNE PRIVATE NON PUO’ COMPROMETTERE IL DIRITTO AL RIMBORSO DEL CREDITO ACCISE

Le nostre sedi territoriali, attraverso CNA FITA, ci riferiscono che nella regione Emilia-Romagna gli uffici provinciali delle Dogane procedono al disconoscimento del rimborso e/o della compensazione del credito d’imposta connesso all’utilizzo del carburate per autotrazione da parte delle imprese di trasporto merci, prive dell’autorizzazione comunale per l’installazione dell’impianto di distribuzione di carburante ad uso privato. 

A nostro avviso, la mancanza della prescritta autorizzazione comunale deve qualificarsi come una inadempienza da sanare con l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ma non può comportare, in assenza di una norma di rango primario o secondario, la perdita di un beneficio fiscale accordato alle imprese di autotrasporto per il gasolio consumato.

Considerata la necessità di fare chiarezza su tale questione, che sta avendo pesanti ripercussioni  sulle imprese di trasporto merci, è stata presentata apposita consulenza giuridica alla Direzione Centrale delle Dogane con l’obiettivo di giungere ad un’omogeneità interpretativa e comportamentale da parte di tutti gli uffici territoriali delle dogane nei confronti di imprese a cui, a tutto oggi, è negato un beneficio fiscale riconosciuto dalla legge a fronte dell’ammontare di accise pagate sui carburanti per autotrazione. 

Per maggiori informazioni, potete contattare Lorenzo Folli, lfolli@cnafe.it