Finalmente trova il suo approdo normativo anche il decreto sul Marebonus, il n. 176 del 13 Settembre 2017 comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017 e quindi in vigore dal 13 dicembre.
L’incentivo per il trasferimento modale (vale a dire per lo spostamento di camion dalla strada alle stive di una nave) non viene concesso direttamente ai trasportatori, ma alle imprese armatrici, le quali però hanno poi l’obbligo di rigirarlo nella misura non inferiore al 70% ai trasportatori.
Le imprese armatrici che possono beneficiare dei contributi sono tutte quelle che operano sul territorio nazionale, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso il cosiddetto “slot agreement” (ovvero un accordo tra imprese armatrici per la ripartizione delle capacità di stivaggio della nave) che
hanno sede legale in uno degli Stati Membri o del SEE.
Per ottenere il contributo le imprese armatrici devono presentare dei progetti triennali per realizzare nuovi servizi marittimi, sia Ro-Ro sia Ro-Pax.
Sono incentivabili anche le iniziative per l’implementazione delle tecnologie ITS, nonché per il potenziamento dei livelli di sicurezza con lo scopo del miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza del personale di guida dei veicoli merci.
Affinché i servizi marittimi siano incentivabili devono presentare diverse caratteristiche:
•essere regolari e frequenti
•risultare economicamente sostenibili durante l’intero periodo di incentivazione
•proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i 36 mesi successivi al periodo dell’incentivazione
Tutti i servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolare, autocarri, rimorchi, semirimorchi e casse mobili, di massa complessiva a pieno carico del singolo veicolo superiore alle 3,5 tonnellate, lungo rotte marittime a corto raggio sia via mare che mediante
navigazione fluviale.
Sono ammissibili sia i progetti finalizzati all’istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio di linea sia al miglioramento dei servizi su rotte esistenti.
Tali progetti devono essere accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse da parte di almeno tre imprese di autotrasporto di merci clienti della linea indicata e dovranno garantire per l’anno successivo, pena la perdita del contributo, il mantenimento di almeno il 70% della capacità di stiva, espressa in metri lineari.
L’imprese armatrici sono tenute a ribaltare il contributo, nella misura non inferiore al 70%, in favore delle imprese di autotrasporto clienti che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo.
Per quelle imprese di autotrasporto che, invece, hanno effettuato un numero di imbarchi minimo pari a 4.000 la percentuale è elevata all’80%.
Il ribaltamento del contributo può essere praticato dall’impresa armatrice o sotto forma di rimborso diretto oppure mediante sconti per successivi servizi prestati a favore dei propri clienti entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del contributo stesso.
Le imprese armatrici, che dovranno poi ribaltare la quota di contributo spettante alle imprese di autotrasporto clienti, sono tenute a verificare la regolarità delle stesse presso il portale dell’Albo degli Autotrasportatori.
Il contributo Marebonus verrà erogato annualmente, mentre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi sarà disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione
generale per il trasporto stradale e l’intermodalità di via Caraci 36, 00157 Roma, con apposito provvedimento entro il 27 dicembre prossimo.
Le domande per accedere al contributo dovranno pervenire al MIT all’indirizzo sopracitato entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dirigenziale di apertura dei termini per l’accesso al contributo.
L’attività istruttoria, di gestione operativa e di monitoraggio è affidata alla RAM (Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a.) che, per valutare i requisiti minimi di ammissibilità dei singoli progetti, considererà, al fine di un miglioramento dell’impatto ambientale, i seguenti criteri:
•l’uso di carburanti meno inquinanti;
•l’uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni
•trattamenti con prodotti speciali della carena.
Il contributo Marebonus non è cumulabile con altri benefici, erogati per le erogati per le medesime finalità, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario.