Un’impresa di autotrasporto che impone ai propri autisti di installare una calamita o di manomettere il funzionamento del tachigrafo commette un’infrazione amministrativa (quella prevista dall’art. 179 cds) o un reato penale (quella prevista dall’art. 437 cod pen, che prevede la rimozione di strumenti finalizzati a garantire la sicurezza sul lavoro)?
La domanda, finalmente, se l’è posta anche la Cassazione, che nella sentenza del 9 novembre 2016, n. 47211, ha risposto in maniera inequivocabile: commette un reato penale.
Per quale ragione? In genere, precedenti pronunce, aveva escluso questa conclusione in base al rapporto che c’è tra le due norme citate. E in diritto quando sulla stessa materia concorrono due norme, finisce per prevalere quella speciale, in questo caso quella del codice della strada. La Cassazione però sostiene che le due norme tutelano beni giuridici diversi, visto che il codice della strada «considera i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutela la sicurezza di detta circolazione, mentre l’art. 437 cod. pen. tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività alle manomissioni dei dispositivi diretti a prevenire gli infortuni».