Quando un autista commette un’infrazione violando le normative relative ai tempi di guida e di riposo viene colpito da una sanzione insieme alla azienda di cui è dipendente.  È quello che si dice un caso di responsabilità oggettiva. A prevederlo rispetto all’autotrasporto è l’art. 174 del codice della strada al comma 14, in cui si dice che, in caso di violazione da parte di un autista dei tempi di guida e di riposo, la stessa impresa è soggetta a una sanzione da 327 a 1.304 euro per ciascun dipendente che ha commesso il fatto.

Non c’è modo di salvarsi? In generale, essendo responsabilità oggettiva, la risposta dovrebbe essere “no”. Tranne che l’interessato non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare la cosa. Secondo il giudice di pace di Ragusa, chiamato a giudicare sul ricorso di un’azienda di autotrasporto che si era vista imporre una sanzione proprio in applicazione del comma ricordato, ha accolto il ricorso sostenendo che quando il titolare dell’impresa abbia fatto tutto quanto era in sua disponibilità per evitare che il conducente commettesse infrazioni, non può essere poi giudicata responsabile se l’evento in questione si verifica ugualmente.

In pratica, secondo il giudice la sanzione all’azienda non deve scattare in automatico, ma soltanto dopo aver segnalato la circostanza all’Ispettorato del Lavoro, affinché questi accerti se effettivamente siano stati messi in atto tutti le precauzioni previste dalla legge. A convincere il giudice in particolare è stato il fatto che l’impresa, avesse assolto ai propri obblighi, controllando gli autisti, consegnando loro precise istruzioni e impartendo corsi di formazione direttamente presso la sede aziendale. Tutte cose che fanno venir meno l’ipotesi di responsabilità oggettiva prefigurata dalla normativa.