Nelle more della attivazione del Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, è attivata in via transitoria una apposita funzione informatica quale sezione speciale nell’ambito del Portale dell’Automobilista. In via sperimentale, fino al 30 settembre 2015, l’accesso alla funzione informatica è consentito, previa autenticazione, solo alle imprese di autotrasporto iscritte all’Albo ai fini della verifica della propria posizione e della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali anomalie.

Fatta salva l’individuazione con successivo provvedimento dei requisiti e dei criteri specifici per l’adempimento di legge, dal 1° ottobre 2015, l’accesso alla funzione informatica consente di accertare la regolarità dell’impresa iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori (di seguito denominato “Albo”) sulla base della contestuale sussistenza dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo;
b) iscrizione alla CCIAA;
c) iscrizione al REN – Registro elettronico nazionale ove richiesta;
d) regolarità previdenziale desumibile sulla base dei collegamenti telematici con INPS;
e) regolarità assicurativa desumibile sulla base dei collegamenti telematici con INAIL.

La contestuale sussistenza dei requisiti è acquisita in modo telematico sia attraverso l’estrazione dei dati già presenti nel CED della Motorizzazione (iscrizione all’Albo, iscrizione al REN, iscrizione alla Camera di Commercio) che tramite i dati relativi alla regolarità contributiva trasmessi per mezzo di collegamento telematico da INPS ed INAIL come indicato in premessa. L’accertamento dei requisiti di cui alle lettere d) e e) resta subordinato alla trasmissione dei dati da parte degli Enti competenti.

La regolarità della posizione è attribuita all’impresa di autotrasporto ove questa:
– sia iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori e non risulti sospesa;
– sia iscritta alla CCIAA;
– sia iscritta al REN – Registro elettronico nazionale, ove richiesto dalla vigente normativa;
– sia in regola con gli obblighi contributivi per come attestato, in via telematica, dall’INPS e dall’INAIL.

La regolarità dell’impresa iscritta con riferimento ai requisiti della assicurazione dei veicoli, dello svolgimento in concreto dell’attività economica e della congruità tra il parco veicolare ed il numero dei dipendenti autisti è accertata solo previa apposita istruttoria le cui modalità sono individuate con successivo provvedimento. Dal 1° ottobre 2015, l’accesso alla funzione è consentito, previa autenticazione, ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto ai fini della verifica sulla regolarità del vettore ( pertanto fino a tale data si dovrà continuare a produrre il DURC ).
L’insussistenza di uno o più dei requisiti di cui al punto 3 determina lo stato di “non regolarità” dell’impresa iscritta all’Albo.