Nel 2016 è stata disciplinata l’attività di manutenzione del verde (legge 154 del 28 Luglio 2016, art.12) e sono diventati obbligatori i requisiti specifici per la figura di “Manutentore del Verde”.

 

Scheda Tecnica

La Legge 154/2016 stabilisce che il manutentore del verde debba acquisire gli “standard professionali e formativi” concordati in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 22 febbraio 2018.

La normativa vigente prevede che l’“Attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi” può essere esercitata dai seguenti soggetti:

Iscritti al RUP, il Registro Ufficiale dei Produttori di vegetali. 

Imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro Imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.


Per i soggetti non iscritti al RUP,
sono state incaricate le Regioni e le Province autonome di individuare le modalità per l’istituzione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato. La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha recepito l’accordo Stato Regione con una Delibera in data 26 marzo 2018 recante le “Disposizioni per la formazione del manutentore del verde”.


I corsi sono rivolti a:

  • coloro che intendono avviare l’attività di manutentore del verde di cui all’art. 12, della L. 154/2016 di cui sopra.
  • al titolare o al preposto facente parte dell’organico dell’impresa, per le imprese già attive

In entrambi i casi sono fatte salve le specifiche esenzioni che segnaliamo a seguire, e che sono riportate al punto 7 dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2018.

Requisiti per essere ammessi al corso: essere maggiorenni e aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado; sono ammessi al corso anche i minorenni nel caso in cui abbiano conseguito la qualifica professionale triennale.

Struttura del percorso formativo

La durata del corso è di 180 ore minime, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche.

Ai fini dell’accesso alla verifica finale è stabilito unobbligo di frequenza di almeno l’80% del monte ore complessivo, sia per la parte di didattica frontale che per la parte pratica.

 

Verifica finale

La verifica finale prevede una parte teorica e una pratica.

Attestazione rilasciata

A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”, con valore di qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’art. 12, comma2, della L. 154/2016.

 

I casi di esonero dall’obbligo di frequentare con esito positivo i corsi di manutentore del verde,fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono:

  • Il possesso di una laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
  • Aver frequentato un master post-universitario in materie legate alla gestione del verde e del paesaggio;
  • Il possesso di un diploma di istruzione superiore di durata quinquennale sempre in materie agrarie e forestali;
  • Essere iscritti a Ordini o Collegi professionali del settore agrario e forestale;
  • Il possesso di una qualifica di operatore agricolo e il diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

 

Inoltre per le imprese iscritte alla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 25 agosto 2016 con codice Ateco 81.30.00 (primario o secondario) è previsto l’esonero dal corso anche per le seguenti figure:

  • Titolare
  • Socio partecipante
  • Collaboratore/coadiuvante familiare
  • Dipendente

a condizione che possano dimostrare un’esperienza almeno biennale alla data del 22 febbraio 2018, attraverso apposita documentazione da presentare al Registro delle Imprese/Albo Artigiani entro 24 mesi dal 22 febbraio 2018.

La suddetta esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto.

Attenzione:qualunque sia la durata, l’apprendistato svolto è equiparato ad un anno di esperienza lavorativa.

La Delibera regionale a pag. 4, punto 3, riconosce le qualifiche professionali regionali di “Operatore del verde” e di “Giardiniere” di cui alla propria deliberazione n. 1372/2012, quali titoli validi ai fini dell’attività di manutentore del verde di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), della L. 154/2016.

In conclusione, l’impresa che ad oggi intende avviare una nuova attività di “Manutenzione del verde” in assenza dei requisiti sopra descritti può andare incontro a comportamenti camerali che differiscono da ente ad ente, e che possono andare dal rifiuto dell’iscrizione per mancanza dei requisiti alla sospensione dell’iscrizione alla accettazione con riserva di conseguimento dell’attestato entro sei mesi dall’avvio dei corsi.

 

 

Cna Ferrara è a disposizione degli associati per valutare caso per caso l’esistenza o meno dei requisiti per continuare ad esercitare l’attività di Manutenzione del Verde.

Puoi telefonare al tuo ufficio CNA di riferimento oppure compila l’apposito questionario e trasmetti la tua richiesta a lfolli@cnafe.it