Il disegno di legge n.2233-B denominato “Lavoro autonomo”, inerente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come legge 22 maggio 2017 n.81, senza alcuna modificazione. Eccezion fatta per alcune disposizioni, la cui attuazione è demandata alla emanazione di appositi decreti ministerial.

Si rammenta che le disposizioni previste riguardano in particolare:

– la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (transazioni commerciali, invenzioni del lavoratore, malattia, maternità, infortuni sul lavoro, DIS-COLL, determinazione del reddito, salute e sicurezza negli studi professionali, Co.co.co., ecc.);

– il lavoro agile (c.d. “Smart Working”), quale particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita con accordo tra le parti, eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva applicata in azienda. Si segnala in proposito che l’accordo va comunicato al Centro per l’impiego tramite il consueto sistema delle C.O. che, tuttavia, non sono ancora state aggiornate allo scopo.

La legge 81/2017 introduce importanti modifiche all’art. 54 del Tuir in merito alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In particolare l’art. 9, modificando il comma 5 dell’art. 54 del TUIR, prevede l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno (ricordiamo che la disciplina previgente prevedeva una parziale deducibilità delle spese in questione, il 50% del loro ammontare).

Viene prevista l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Infine viene prevista la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. In particolare viene previsto che tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Le nuove disposizioni si applicano “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017”, quindi saranno operative con riguardo alle spese sostenute nel corso del 2017 da considerare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2018.