A partire dal 15 agosto 2018, in attuazione di quanto stabilito a livello europeo (direttiva 2012/19/UE), entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, la normativa sulla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che prevede per questi rifiuti la creazione di un sistema di gestione distinto dagli altri (ritiro, trasporto, raccolta separata, trattamento).

Sono potenzialmente interessati dalle novità, che consistono in un ampliamento dell’ambito di applicazione:

i produttori e gli importatori di tali apparecchiature, sui quali ricadono gli adempimenti principali; devono ad esempio organizzare e finanziare un sistema di gestione dei rifiuti delle proprie apparecchiature immesse sul mercato, tramite sistemi individuali o, preferibimente, aderendo ad un sistema collettivo (Consorzio); iscriversi al “Registro Nazionale telematico dei produttori di AEE” (Registro AEE) prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato ed esporre il numero di iscrizione al Registro sui documenti commerciali (es. fatture, DDT, corrispondenza, preventivi, listini, ecc.) entro 30 giorni dal suo rilascio

– le imprese della filiera come i distributori, gli impiantisti e i centri di assistenza, che nell’ambito della propria attività si trovano a “ritirare” dei RAEE.

Seppure formalmente la definizione di AEE non venga modificata, tale nuovo approccio (open scope) farà ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sui RAEE molte apparecchiature e componenti prima esclusi.
Ma non solo; le modalità di classificazione di un bene come AEE (e, dunque, come RAEE nel momento in cui diventa rifiuto), è meno circoscritta, poiché si supera la vecchia classificazione con 10 categorie ben individuate (in base alla quale, sostanzialmente, se un prodotto non ricadeva nell’elenco non veniva individuato come AEE e quindi come RAEE) e si introduce un criterio cosiddetto “aperto”, in base al quale tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di AEE rientrano nella relativa disciplina – a meno che non siano riconducibili alle esplicite esclusioni previste.

Ciò comporterà, soprattutto nella prima fase di operatività di queste novità, la necessità di valutare, per molti prodotti/componenti prima esclusi, una loro eventuale classificazione come AEE.

Per accompagnare questo processo, il Comitato di Vigilanza e controllo RAEE ha pubblicato una guida operativa che ha l’obiettivo di orientare le imprese nell’applicazione del nuovo ambito di applicazione RAEE.

Pur fornendo uno schema decisionale e alcuni esempi concreti, in realtà anche la guida non copre le molteplici fattispecie che sarà necessario valutare, rinviando le risposte, caso per caso, su richieste specifiche che le imprese,  anche tramite la CNA, potranno fare formalmente scrivendo al Comitato stesso: segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it. La richiesta va corredata da una breve descrizione dell’apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso.

Cosa devono fare le imprese

Tenuto conto di ciò, sintetizziamo il principale impatto per le imprese:

  1. 1. Per coloro che già si configuravano come produttori/importatori di AEE, le novità implicano la necessità di adeguare la classificazione delle AEE con le nuove categorie; tale conversione verrà effettuata in automatico da parte del Registro AEE e pertanto l’impresa dovrà solo verificarne la correttezza e, se necessario, integrarla con una comunicazione di variazione. Il Registro AEE informerà della riclassificazione le imprese iscritte mediante la trasmissione via PEC di apposita comunicazione. Aggiornamenti potranno essere richiesti anche dal Consorzio di riferimento.

  2. 2. Per le imprese che producono/importano apparecchiature che prima non erano AEE ma che adesso lo saranno, a partire dal 15 agosto dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i produttori (adesione ad un Sistema Collettivo, iscrizione al registro AEE, obblighi di comunicazione e informazione).

  3. 3. Per le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di assistenza), le novità avranno effetto laddove un’apparecchiatura che rientra nel nuovo campo di applicazione diventerà rifiuto e, dunque, dovrà essere gestita come RAEE, applicando le procedure e gli adempimenti specifici previsti per tali rifiuti. 


Per ulteriori approfondimenti:
– si allega una scheda che fornisce una descrizione delle 6 nuove categorie di AEE,  con
alcuni esempi delle nuove AEE e delle esclusioni in vigore dal 15 agosto 2018, secondo le indicazioni del comitato di vigilanza e controllo RAEE, nonché le principali definizioni.

– si fornisce il link per scaricare la guida operativa del Comitato di Vigilanza e controllo RAEE (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Ind_oper_applicaz_DL_49_2014.pdf).

Per maggiori e più dettagliate informazioni, rivolgersi a Sezione Ambiente e Sicurezza della Cna, tel. 0532/749111, ambientesicurezza@cnafe.it