Il 26 ottobre scorso la Cassazione ha pubblicato la sentenza n. 44968 dove ha condannato i dipendenti di un’azienda di manutenzione caldaie. )

Quattro anni dopo il loro intervento il committente, col il quale avevano un contratto di manutenzione, è deceduto per intossicazione di monossido di carbonio causato della caldaia .
Tali manutentori, nei loro rapporti, avevano spuntato come positive le voci di verifica:
• idoneità del locale di installazione
• adeguate dimensioni delle aperture di ventilazione
• aperture di ventilazione libere da ostruzioni e verifica efficienza evacuazione fumi.
E
• non avevano compilato lo spazio raccomandazioni e prescrizioni in merito al locale, inadatto.
Si noti che la Corte ha ritenuto irrilevante il tempo trascorso tra il controllo effettuato dai condannati e gli ulteriori interventi di altre ditte.
Siano impianti gas o elettrici, giungono spesso richieste di spiegazioni circa il comportamento da tenere verso il cliente quando gli impianti presentano carenza sulla sicurezza.
Se tali carenze (si veda ad esempio la UNI 10738) mettono a rischio nell’immediato la sicurezza l’incolumità delle persone e il cliente si oppone ad un intervento immediato di ripristino dei livelli di sicurezza, occorre:
• mettere fuori servizio ‘impianto
• diffidare l’utente dall’utilizzarlo
• avvertite le autorità locali a partire dal sindaco, i vigili del fuoco e il distributore dell’energia.

• compilare la prescrizione nell’allegato del libretto (poi spedito al catasto) e farla firmare al responsabile dell’impianto.
Può sembrare eccessivo e pur di non scontentare il cliente, o perché si cede alle pressioni dello stesso, il tecnico è tentato, a volte, di redigere il rapporto di manutenzione indicando l’esito positivo, malgrado l’assenza della documentazione prevista e le reali condizioni.
Questo significa non solo lasciare inalterato il rischio ma mettere la nostra professionalità e il nostro futuro professionale nelle mani di soggetti non qualificati e neppure consapevoli: le insistenze dei clienti non devono influenzare il nostro giudizio tecnico.
Non ci salvaguarda neppure mettere nelle note dei rapporti che il cliente si oppone alle nostre indicazioni, può capitare, anzi, che al verificarsi di un incidente la stessa committenza usi queste annotazioni per rivalersi economicamente sull’impresa.
Conclusioni
La raccomandazione non può che essere improntata alla massima cautela, a difesa sia dell’utente che della propria professione, seguendo anche i consigli che la Procura della Repubblica di Milano ha emanato sul comportamento da tenere.