Nel corso del 2016 oltre il 60% dei ricorsi riguardanti il diritto all’oblio affrontati dal Garante italiano della privacy hanno fatto registrare un risultato favorevole all’interessato (la percentuale è stata ottenuta sommando i casi in cui l’Authority ha accolto i ricorsi, con quelli per i quali vi è stata adesione spontanea dei titolari alle richieste degli interessati).
Questo risultato ha il pregio di rendere evidente di come in pochissimo tempo sia stata fatta piazza pulita di tutti i numerosissimi dubbi attuativi su il diritto “a essere dimenticati” avanzati per anni da alcuni commentatori, esperti del web.
E’ la data del 13 maggio 2014 a fare da spartiacque tra l’individuazione astratta del diritto e la concreta possibilità di attuarlo, cioè da quando la Corte di Giustizia Ue ha emesso la sua sentenza sulla causa C-131/12 riguardante Google Spain stabilendo anche principi cardine. Principi ripresi sostanzialmente nella formulazione dell’art. 17 del Regolamento europeo che, però, produrrà effetti solo dal 25 maggio 2018.
Il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) del Regolamento prevede che possa essere fatto valere da parte dell’interessato nei confronti del titolare quando: 
a) i dati non siano più necessari per le finalità per cui erano stati raccolti o trattati;
b) sia revocato il consenso da parte dell’interessato o non sussista altro fondamento giuridico al trattamento;
c) vi sia stata opposizione al trattamento da parte dell’interessato;
d) i dati personali siano stati trattati illecitamente;
e) vi sia un obbligo legale;
f) riguardi il minore in merito a offerta diretta di servizi della società dell’informazione.
Tale diritto, invece, non si applica: quando in contrasto con la libertà di espressione e di informazione; per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.