Il Ministero dello Sviluppo Economico, su sollecitazione di CNA e Confartigianato, ha fornito proprie precisazioni, in data 18/11/2014, in merito alla recente sentenza del Consiglio di Stato che, nel 2014, aveva ribadito la piena vigenza del DM 110/2011 relativo alle apparecchiatura per l’estetica, contestando l’esclusione, tra le apparecchiature ammesse all’uso delle estetiste, degli stimolatori ad ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento delle adiposità localizzate, della luce pulsata per fotodepilazione e del laser per la depilazione estetica.

 

In questa nota del Ministero si conferma che, anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il DM 110/2011, concernente gli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico, è pienamente in vigore ed in merito alle apparecchiature di cui sopra, si precisa quanto segue:
1) Stimolatori ad ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento delle adiposità localizzate (cavitazione): alla luce della sentenza, queste apparecchiature non dovrebbero essere più escluse dal Decreto 110/2011 ma, al momento, non sono definite le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso.
2) Luce pulsata per fotodepilazione: la scheda allegata al decreto 110/2011, contrassegnata con il numero 16, dovrebbe essere stata privata, dalla sentenza del Consiglio di Stato, del paragrafo “descrizione peculiarità apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione.
3) Laser per depilazione estetica: la sentenza del Consiglio di stato avrebbe eliminato dalla scheda 21 b, il primo, il secondo ed il quarto capoverso del paragrafo “descrizione dell’apparecchio”.
Pertanto, verrebbero meno una serie di specificazioni di carattere tecnico che definivano le caratteristiche delle apparecchiature citate, in un quadro in cui l’estetista sarebbe chiamata, comunque, a garantire la conformità dei dispositivi ed il loro uso alle prescrizioni di cui al codice del Consumo (D.Lgs 106/2005), alla Direttiva bassa tensione (L. 791/77), alla Direttiva sicurezza generale prodotti (D.Lgs. 172/2004) ed alla Direttiva compatibilità elettromagnetica (D.Lgs.194/2007).

In sostanza, il Ministero avverte, da una parte, tutte le estetiste circa il fatto che acquistando una delle apparecchiature riammesse dal Consiglio di Stato potrebbero, in assenza di precise specificazioni tecniche acquistare apparecchiature e farne uso, in condizioni non coerenti con disposizioni normative di carattere generale concernenti la sicurezza dell’utente e, dall’altra, che il Ministero, unitamente al Ministero della Salute sta predisponendo una revisione del Decreto 110/2011 per fornire quelle indicazioni tecniche per l’uso di tali apparecchiature che, in questa fase mancano.
Pertanto, alla luce delle considerazioni del Ministero competente e valutate le difficoltà connesse alla definizione di specifiche tecniche delle apparecchiature riammesse all’uso delle estetiste, per garantire la sicurezza dell’uso delle medesime ed evitare contestazioni e sanzioni a carico delle estetiste stesse, consigliamo caldamente a tutte le estetiste associate, di evitare acquisti di tali apparecchiature o rimessa in esercizio delle stesse, in attesa che un aggiornamento del Decreto 110/2011 vada a definire le nuove condizioni d’uso e le caratteristiche di tale strumentazione utilizzabile dalle estetiste.