E’ stato pubblicato in gazzetta il decreto che disciplina lo svolgimento della prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore dei beni culturali. La prova ha il valore di esame di Stato abilitante. La prova teorica sarà proposta dalle Università, dalle Scuole di alta formazione del Mibac e dalle Accademie accreditate.
Consigliamo, per la preparazione dei collaboratori restauratori all’esame, di prendere contatti con le rispettive Sovraintendenze. Soprattutto per la preparazione all’esame relativamente alle parti di cultura storica e comunque fra le materie previste dall’allegato B, che infatti prevedono un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla sulla legislazione dei beni culturali.

AGGIORNAMENTI: 

Per la domanda di iscrizione è necessario attendere la pubblicazioni del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali www.beniculturali.it.”

CopertinaRestauratoriIl decreto stabilisce le modalità per lo svolgimento delle prove, come segue:

Le prove di idoneità, finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, sono riservate:
1. a coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali;
2. a coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-fer dell’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale, ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell’allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni.

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante svolte con le modalità di cui al presente decreto:

a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell’articolo 182 e abbiano superato una prova preselettiva, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 3 comma 1;
b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma l-ter dell’articolo 182 del Codice, abbiano conseguito le lauree della classe:
– 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), – L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali),
– le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico),
– le lauree magistrali della classe LM- 11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni,
– i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013.

I soggetti di cui alla presente lettera sono ammessi direttamente alla distinta prova di idoneità.

LE PROVE DI IDONEITÀ
Il decreto interministeriale stabilisce due distinte prove di idoneità a seconda dei soggetti che fanno domanda. Tali prove sono indette con decreto del Mibac, di concerto con il Miur, da pubblicare nella serie “Concorsi ed esami” della Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto e completa della documentazione richiesta dal bando. Nella domanda, i soggetti interessati dovranno indicare i settori di competenza di interesse, per un massimo di due settori. Il decreto contiene un allegato contenente i settori che possono essere inseriti nella domanda di partecipazione al concorso.

LE PROVE D’ESAME
Le prove consistono in una verifica delle competenze teoriche, pratiche e progettuali in materia di lavori di restauro, a seconda dei settori di competenza scelti.
In particolare, si prevedono due prove, una tecnica e una tecnico-pratica. La prima tipologia di soggetti a cui si rivolge il decreto interministeriale dovranno svolgerle entrambe mentre per la seconda tipologia di soggetti è prevista solo la prova tecnico-pratica.
La prova teorica consiste in un test articolato in sessanta quesiti a risposta multipla sulla legislazione dei beni culturali e sulle materie definite dall’allegato B al decreto. La prova teorica sarà proposta dalle Università, dalle Scuole di alta formazione del Mibac e dalle Accademie accreditate.
La prova tecnico-pratica si articola in 12 diversi ambiti di competenza e prevede la progettazione dettagliata, in materiali e metodi, di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto, un complesso di manufatti o un bene architettonico decorato. Saranno l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, l’Opificio delle Pietre Dure e l’Istituto centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario a definire la traccia dell’elaborato.

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