Dal 3 settembre 2018 è entrato in funzione il registro degli operatori “compro oro” previsto dal D.lgs. 92/2017, cui necessariamente dovranno iscriversi tutti coloro che intendano svolgere attività di commercio di preziosi usati.

Quindi malgrado come CNA sia stato presentato un testo di modifica delle disposizioni all’interno del Decreto Semplificazioni, come potete leggere nell’allegato, con l’obiettivo di esimere dagli obblighi previsti gli Orafi, e che si spera venga approvato, ad oggi corre l’obbligo informare sul rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 92/2017.

La nuova normativa si applica a tutti quelli che effettuano attività di compro oro, sia all’ingrosso che al dettaglio o come permuta, e ciò a prescindere dalla dimensione dell’esercizio commerciale, dalla sua denominazione ed anche se sia svolta solo in maniera occasionale od accessoria ad altra attività o se gli oggetti siano realizzati solo in parte con metalli preziosi.

 

In base alla legge, (art. 1 D.lgs. 22 maggio 1999 nr. 251) per preziosi si intendono i seguenti metalli: platino, palladio, oro e argento. Inoltre per oggetti preziosi devono intendersi quelli costituiti nella forma del prodotto finito, in tutto o in parte, dai metalli in precedenza indicati e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti) nonché quelli costituiti da ogni altra pietra che sia unita a uno o più metalli preziosi.

Secondo quanto stabilito dalle norme, le iscrizioni al registro in argomento sono partite dal 3 settembre 2018.

Per gli operatori già in attività è data la possibilità di presentare la domanda di iscrizione entro il 2 ottobre 2018, termine oltre il quale in mancanza di tale richiesta, dovrà essere interrotta l’attività di compravendita e permuta di preziosi usati.

L’attività di compro oro svolta in assenza dell’iscrizione al registro degli operatori, costituirà un reato punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. Il “registro” in argomento è tenuto e gestito dall’OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, posto sotto la vigilanza della Banca d’Italia).

Per iscriversi occorre inviare in formato elettronico (necessaria la PEC) un’apposita istanza contenente una serie di informazioni relative all’operatore compro oro nonché versare un contributo di iscrizione, la cui misura varia a seconda della natura giuridica dell’operatore (persona fisica o società) e della circostanza che l’attività di compra-vendita usato sia prevalente o secondaria.

Gli operatori compro-oro devono comunque essere già in possesso di un’autorizzazione (licenza per il commercio di preziosi) che viene rilasciata dal Questore e, per il territorio della Capitale e della provincia, ai fini della semplificazione amministrativa, è stata delegata ai dipendenti Commissariati di Pubblica Sicurezza. Pertanto, i commercianti che ne siano in possesso, potranno richiedere un’attestazione all’ufficio di P.S. che l’ha rilasciata e trasmetterla con l’altra documentazione sopra descritta per richiedere l’iscrizione al predetto registro.

Quindi l’operatore che esercita l’attività di compra-vendita di preziosi usati, dovrà:

– identificare la clientela, contestualmente all’operazione, attraverso documento d’identità (in copia cartacea o digitale ma in tal caso solo se si utilizzano metodologie a norma dell’art. 9 del Regolamento EU n. 910/2014 Regolamento (UE) n. 910/2014 – EUR-Lex – Europa EU).

– limitarsi ad effettuare operazioni in contanti sino a €500,00. Per importi superiori è necessario l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili;

– utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva alle operazioni di compravendita di oggetti preziosi usati;

– predisporre contestualmente all’operazione, una SCHEDA numerata progressivamente e recante tutti i dati del cliente ed una descrizione dell’oggetto prezioso fotografandolo in due posizione, nonché la quotazione dell’oro e dei preziosi e l’importo corrisposto.

– rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite a conclusione dell’operazione;

– effettuare una copia della ricevuta da conservare unitamente alla scheda;

– integrare la scheda con le informazioni relative alla destinazione dell’oggetto prezioso usato trascorsi i dieci giorni previsti;

– conservare i dati raccolti nonché la scheda e copia della ricevuta rilasciata dal cliente per dieci anni;

– segnalare all’UIF–Unità di Informazione Finanziaria – le operazioni sospette.

Una delle novità principali introdotte dalla normativa in argomento, può essere considerata l’abolizione del registro richiesto dall’art. 128 del TULPS. Pertanto le verifiche di polizia amministrativa, per i quali restano fermi i poteri di controllo attribuiti a tutti gli Ufficiali e agenti di P.S., specie in funzione anti-ricettazione dovranno essere effettuati non più sul registro vidimato (che, quindi, potrà non essere più stampato), ma sul nuovo sistema delle schede, la cui tenuta è obbligatoria tramite un sistema che garantisca, tra l’altro, l’accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti, l’integrità, la storicità rispetto a ciascuna operazione e l’impossibilità di modificare i dati (quindi con un sistema digitale) nonché il rispetto della protezione dei dati personali.

 

 

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