Durante i controlli presso un Pubblico Esercizio, viene accertata anche la presenza della seguente documentazione:

 

SCIA –Apertura attività, subentro o modifica, da inviare telematicamente allo SUAP di competenza territoriale.
Tale provvedimento comprende:
– Notifica sanitaria di registrazione o di modifica sostanziale comprensiva di planimetria produttiva e relazione descrittiva attività;
– Dichiarazione presenza tipologia scarichi idrici ed allacciamento allo scarico (solitamente ricadenti in assimilati a domestici), se fuori pubblica fognatura con obbligo di richiesta Autorizzazione Unica Ambientale;
– Emissione atmosfera ricadenti nelle ex scarsamente rilevanti a meno di impianti termici presenti che necessitino di autorizzazione o adesione;
– Valutazione di impatto acustico o previsionale sia con attinenza agli impianti che alle eventuali attività di manifestazione;
– Sorvegliabilità dei locali;
– Dichiarazione requisiti morali e professionali (si ricorda l’obbligo di corso SAB in caso di non dimostrabilità requisiti pregressi validi).

Licenza UTF per la vendita di alcolici e liquori (non ha scadenza), rilasciata dall’Agenzie delle Dogane.

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) in caso di presenza di impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW;

L’esercente deve inoltre possedere, senza esporli, i seguenti documenti:
concessione all’occupazione di suolo pubblico per tavolini, sedie, ombrelloni ecc , rilasciata telematicamente dal Comune
– l‘autorizzazione comunale presentata telematicamente all’esposizione delle eventuali insegne e tende, rilasciata dal Comune

Il Piano di autocontrollo (HACCP) il quale deve descrivere e valutare tutti i processi produttivi impiegati, le modalità di approvvigionamento e mantenimento di materiale alimentare, la conservazione degli alimenti, i materiali impiegati destinati a contatto con alimenti (MOCA), le procedure di sanificazione impiegate e dare indicazioni in particolare del sistema di tracciabilità impiegato e di quanto attinente alle informazioni allergeni da rendere disponibili alla clientela.
– Il personale addetto al contatto con alimenti deve disporre di apposito corso sostitutivo del Libretto sanitario (corsi effettuati da ASL).

–  Documentazione di valutazione dei rischi in caso di personale dipendente (qualsiasi forma o di soci lavoratori presenti) per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08) in tutti suoi aspetti tecnici di valutazione (rischio chimico utilizzo prodotti di sanificazione, sovraccarico biomeccanico arti superiori es. mansione pizzaiolo, ecc.).
– obbligo di allegato tecnico sulle misure di prevenzione e protezione – Job act (D.Lgs.81/15) (esito finale della valutazione dei rischi) – sui contratti di lavoro applicati.
– Nomina del medico Competente e visite di idoneità per le mansioni che ne prevedono l’obbligo.

Infine bisogna aggiornarsi nei corsi per Responsabile prevenzione e protezione (se svolto direttamente dal Datore di lavoro), corsi addetti Primo soccorso e Antincendio, corso lavoratori sicurezza luoghi lavoro ed RLS se nominato aziendale.

Ricordiamo che il nostro Ente di formazione Ecipar (www.eciparfe.it ) organizza sia i corsi suddetti che corsi di abilitazione per la somministrazione di cibi e bevande (SAB), nel quale rientra nel suo primo rilascio anche già la presenza di attestazione RSPP per Datori di Lavoro, corso antincendio e il primo attestato con scadenza triennale o quadriennale sostitutivo del libretto sanitario.

Per sapere quale cartellonistica per i pubblici esercizi va esposta clicca qui