Circolare agli Assessorati e al NAS sull’etichetta di preparazioni e prodotti a base di carne di pollame, destinati ad essere consumate previa ‘adeguata cottura’.

L’ha firmata il 15 gennaio il Direttore Generale della Sicurezza Alimentare, Giuseppe Ruocco, in seguito a richieste di chiarimenti sulla gestione di Salmonelle non rilevanti (diverse da S.typhimurium, S. enteritidis e S. Typhimurium varainte monofasica) nella carne fresca di pollame, in stabilimenti diversi dal macello. La nota precisa che indicare in etichetta “da consumarsi previa accurata e completa cottura ad almeno 75°C a cuore del prodotto” è coerente con le disposizioni comunitarie, in particolare con l’articolo 14, punto 3, del Regolamento 178/2002 che prescrive che sull’etichetta siano messe a disposizione del consumatore informazioni utili ad evitare effetti nocivi per la salute.

In alternativa, la Direzione Generale precisa che l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) può definire, in base alla natura e alla composizione del prodotto, tempi e temperature riferiti alle modalità di cottura idonee a raggiungere lo stesso livello di sicurezza.

Il Ministero della Salute fa così chiarezza su quanto già disposto da una precedente circolare della DGISAN sulla “adeguata cottura”. Con il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, la Direzione ministeriale disponeva che – per le carni fresche di pollame siano state impiegate per la produzione di preparazioni di carni, carne macinate, prodotti a base di carne destinate ad essere consumate previa “adeguata cottura”- tale indicazione debba essere chiaramente riportata etichetta con le specifiche indicazioni di cottura relativamente alla modalità, al tempo e alla temperatura, alla luce di quanto previsto dal Regolamento 178/2002.

Quando tale indicazione è chiaramente riportata in etichetta, l’OSA non dovrà procedere alle operazioni di ritiro e richiamo dal mercato, disposte dall’articolo 19 del medesimo regolamento. In mancanza, il prodotto dovrà essere ritirato o richiamato dal mercato; in caso di ritiro, i prodotti potranno essere- con il parere favorevole dell’atuorità competente- essere sottoposti ad una trasformazione tramite adeguato trattamento termico ad alta temperatura; i prodotti richiamati dovranno invece essere distrutti

 

Scarica qui la direttiva

Scarica qui per salmonelle