La Camera di Commercio di Ferrara ha chiesto, il 3 novembre scorso, chiarimenti al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, in relazione alla possibilità, da parte degli operatori non inseriti nei sistemi di controllo della Igp «Pampapato di Ferrara – Pampepato di Ferrara» di utilizzare, per la commercializzazione dei loro prodotti, i termini «pampapato», «pampepato», «pampepato artigianale», ecc. 

Ora il Ministero dà ragione a quanti, come Cna Ferrara, sostenevano tale tesi, fermo restando l’uso esclusivo della denominazione «Pampapato di Ferrara – Pampepato di Ferrara» per i produttori che facciano uso del disciplinare collegato al marchio Igp. In sostanza, la questione, tutt’altro che ininfluente, atteneva alla possibilità di fare riferimento al nome del tradizionale dolce ferrarese per una folta platea di produttori artigianali, che comprende imprese dolciarie, ma anche pasticcerie, forni alimentari ed altro ancora. A sostegno di questi produttori che, dal pampepato (o pampapato) traggono ricavi importanti per la propria attività, specie nel periodo natalizio, come l’attuale, Cna si è schierata con determinazione, mobilitando i propri organi di rappresentanza di categoria, sia a livello nazionale che regionale.
Il chiarimento del Ministero competente, che porta la data del 5 dicembre scorso, riconosce di fatto la perfetta legittimità di un doppio binario di mercato, tra coloro che fanno riferimento al marchio e al disciplinare Igp e i produttori che commercializzano il tradizionale dolce, purchè non facciano ricorso alla denominazione letterale consentita solo ai primi.
Piena soddisfazione viene espressa, dunque, da Luca Grandini, responsabile provinciale di Cna Alimentare, che intravvede nel chiarimento formulato dal Ministero, “una importante opportunità di mercato per le imprese produttrici della nostra provincia, da noi sostenuta con convinzione, in rappresentanza degli interessi di tante aziende ferraresi del settore che, altrimenti, sarebbero state private di un loro diritto, senza con ciò ledere i requisiti di mercato riconosciuti dalla denominazione Igp”.