L’Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini di presentazione delle autocertificazioni per il canone Rai e modificato le istruzioni. Il nuovo termine del 16 maggio 2016 è unico e vale sia per la presentazione in forma cartacea che telematica.
Ricordiamo cosa si autocertifica:
a: la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
b: la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
c: che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
d: il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa.

Termini e modalità per le autocertificazioni.  Per autocertificare le situazioni di cui alle lettere a e b, per il primo anno valgono i seguenti termini:
– dal 1° gennaio al 16 maggio 2016      (tramite servizio postale – valida per tutto il 2016),
– al 1° gennaio al 16 maggio 2016 (in via telematica – valida per tutto il 2017),      
– dal 1° maggio al 30 giugno 2016 (tramite servizio postale – valida per il secondo semestre 2016),
– dal 11 maggio  al 30 giugno 2016      (in via telematica – valida per tutto il 2017), 
– dal 1° luglio  al 31 gennaio 2017        (tramite servizio postale)

Nuova definizione di apparecchio Tv. Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione: “….apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”. In sostanza, personal computer, tablet e smartphone pagano il canone Rai solo se dotati di un sintonizzatore per ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare. Qualora ne fossero privi, non è previsto alcun pagamento.