Contratto a tutele crescenti 
E’ finalmente arrivata la bollinatura della Ragioneria di Stato al Decreto attuativo alla Legge delega al Governo in materia di contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (Jobs Act). Il decreto contiene alcune modifiche, tra cui la completa eliminazione dell’articolo relativo al contratto di ricollocazione. Ora il decreto è alla Commissione Lavoro di Camera e Senato.
L’intero mercato del lavoro è ormai da tre mesi in attesa del contratto a tutele crescenti, cui la Legge di stabilità 2015 collega misure molto incisive di sgravio fiscale e contributivo. Sappiamo quanto sia urgente, ci auguriamo entro febbraio, non solo per la riduzione del costo del lavoro, ma anche la possibilità di assumere a tempo indeterminato senza le ingessature delle vecchie discipline.
Gli artigiani e le pmi promuovono il Jobs Act
Per le nostre imprese il provvedimento ridurrà la segmentazione del mercato del lavoro, incentivando nuova occupazione a tempo indeterminato, senza aumentare i costi per le Pmi sotto i 16 dipendenti. Il contratto a tutele crescenti piace perché semplifica l’attuale ordinamento, senza ridurre la flessibilità necessaria e rappresenta una semplificazione rispetto ai contatti oggi esistenti e una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro. La decontribuzione appare la misura più idonea per rilanciare l’occupazione, ma potrebbe risultare poco efficace senza la crescita economica del Paese.
Queste le principali novità in materia di licenziamenti individuali e risarcimento del danno e licenziamenti collettivi, applicate a tutti i lavoratori, operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato subordinato, che decorreranno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Licenziamenti individuali: si esclude nei cadi di licenziamenti economici la possibilità del reintegro del lavoratore, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio. Il diritto al reintegro ai licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale, nonché ai licenziamenti disciplinari ingiustificati viene limitato ai casi in cui sia dimostrata l’insufficienza del fatto materiale contestato al lavoratore. La riassunzione scatta anche quando il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivi legati all’inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Nel caso in cui il giudice preveda il reintegro del lavoratore, non ci sarà così la possibilità per le imprese, di evitare la riassunzione pagando un maxi-indennizzo.
Risarcimento del danno. E’ previsto che il giudice condanni il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto il datore di lavoro condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In tutti i casi di indennizzo per i licenziamenti ingiustificati di tipo economico e per parte di quelli disciplinari. Il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro.
Per le imprese fino a 15 dipendenti l’indennizzo è dimezzato e non può in ogni caso superare il tetto delle sei mensilità.

Licenziamenti collettivi: La disciplina del Jobs Act si estende anche ai casi di crisi aziendali prevedendo che per i licenziamenti collettivi intimati in forma orale è previsto il reintegro, per quelli che presentano il vizio di procedura o di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da mettere in uscita scatta l’indennizzo sulla base di due mensilità per anno, con un minimo di 4 mensilità.
Viene completamente eliminato il contratto di ricollocazione, che poteva essere una buona soluzione di politica attiva per l’impiego a favore di lavoratori interessati da licenziamento, che avrebbero ricevuto un vaucher che dona loro il diritto alla sottoscrizione di un contratto di ricollocazione.
La riforma prevede, poi, una offerta di conciliazione, in caso di licenziamento dei lavoratori al fine di evitare contenzioso da parte del datore di lavoro, variabile tra due e 18 mensilità.

I sussidi che si applicano in caso di pedita del lavoro o sospensione temporanea 
(in attesa del Decreto attuativo)

 

DIPENDENTE SETTORE PRIVATO – Fino al 30 Aprile
MINI ASPI
Requisiti: almeno 13 settimane di contributi nei 12 mesi precedenti

ASPI
Requisiti: almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contributi
• L’indennità è calcolata sulla retribuzione media mensile degli ultimi 2 anni (il tetto per il 2014 er di € 1.165,58 al mese)
Durata da 10 a16 mesi

NASPI – dal 1° Maggio
• Servono almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni di lavoro e 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi
• Importo massimo: 1.300 € mensili. L’indennità è ridotta del 3% al mese dal quinto mese di fruizione
Durata massima NASPI 24 mesi

FAMIGLIA NUMEROSA
Dal 1° Maggio
ASDI
Che cos’è:
L’ASDI è l’assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto in via sperimentale per il 2015 a chi, s (fiuda la NASPI, non ha trovato impiego e si trova in condizioni di particolare necessità (lavoratori appartenenti a famiglie disagiate con componenti minorenni, o vicini al pensionamento senza aver maturato i requisiti)
Importo: 75% dell’ultimo assegno NASPI
Requisiti: Saranno fissati da un decreto interministeriale (da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo varato il 24 dicembre scorso)
Budget: 300 milioni
Durata massima ASDI 6 mesi

COLLABORATORE A PROGETTO
Fino al 31 Dicembre 2014
INDENNITA’ UNA TANTUM
Il sussidio è pari al 7% del minimale annuo di reddito (15.516 € per il 2014), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell’anno precedente e quelle non coperte da contributi. Tra i requisiti: mono committenza e reddito annuo non superiore a 20 mila euro.
Dall’ 1/1/2015 al 11/12/2015
DIS – COLL
L’indennità vale per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS, non pensionati e privi di partita Iva.
Requisiti:
• Almeno 3 mesi di contributi dal 1° gennaio dell’anno precedente
• Nell’anno in cui si perde il lavoro. Un mese di contributi o una collaborazione di almeno un mese e che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contributi
Contributi minimi 3 mesi

ADDETTO INDUSTRIA PIU’ DI 15 DIPENDENTI
Fino al 31 Dicembre 2016
INDENNITA’ DI MOBILITA’
Importo 80% della retribuzione lorda (con un massimale fissato ogni anno)
• Per i primi 12 mesi è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale; dal 13imo
Mese è l’80% dell’importo lordo pagato nel primo anno. L’indennità decrescerà gradualmente dino al 2016. In rapporto con l’età e il luogo di lavoro (Centro, Nord o Sud)
PMI: Per le aziende più piccole è prevista la mobilità in deroga per il 2015 e il 2016; il trattamento non potrà più essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza hanno già beneficiato della mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi

DAL 1° GENNAIO 2017
NASPI
Indennità mobilità 80% stipendio

DIPENDENTE DI AZIENDA IN CRISI TEMPORANEA
REGIME ATTUALE
CIG ORDINARIA
E’ concessa – nei settori di industria, agricoltura ed edilizia – per i casi di sospensione o riduzione dell’attività di natura temporanea.

Importo e durata:
• 80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto prestare, non oltre 40 ore settimanali.
• L’integrazione – il cui importo massimo è fissato di anno in anno – è concesso per massimo 13 settimane consecutive. Con proroghe in casi eccezionali fino a 12 mesi

COSA CAMBIA IL JOBS ACT
Nella delega – da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge 183/2014 – l’accesso alla CIG ordinaria sarà solo in seguito all’esaurimento delle possibilità di riduzione dell’orario di lavoro. Previsti anche incentivi all’uso di strumenti telematici e digitali; revisione dei limiti di durata; riduzione degli oneri contributivi ordinari, rimodulati tra i settori in base all’effettivo utilizzo.

LAVORATORE DI IMPRESA ARTIGIANA
REGIME ATTUALE
CIG IN DEROGA
La cassa integrazione guadagni in deroga è destinata ai lavoratori di alcune categorie di aziende (purchè in attività da più di 12 mesi) che non hanno i requisiti per la Cig ordinaria e straordinaria.

Durata massimo 5 mesi
Il sussidio potrà essere concesso solo ai lavoratori (inclusi apprendisti e somministrati) con almeno 12 mesi di anzianità aziendale.
L’ammortizzatore è escluso in caso di cessazione dell’impresa o di parte della stessa e negli studi professionali.
La scadenza
La Cig in deroga sparirà a fine 2016 e sarà sostituita dai fondi bilaterali di solidarietà per le aziende con oltre 15 addetti nei settori scoperti

COSA CAMBIA IL JOBS ACT
Il Jobs Act prevede la revisione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà, fissando un termine certo per il loro avvio attualmente è già attivo il fondo residuale Inps ma non eroga ancora prestazioni.

ADDETTO DI UNA SOCIETA’ IN FASE DI RICONVERSIONE
REGIME ATTUALE
CIGS STRAORDINARIA
L’intervento straordinario di integrazione salariale è riservato alle imprese industriali con più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda. E a quelle commerciali con oltre 50 addetti.

Le tipologie
Il programma che l’impresa presenta può riguardare:
1) Ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
2) Crisi aziendale.
Il trattamento è concesso pure per fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e omologazione di concordato preventivo (fino al 2015)

Durata
Variabile a seconda dei casi e al massimo di 24 mesi (con possibilità di proroga)


COSA CAMBIA JOBS ACT

La Legge 183/2014 prevede: l’esclusione di ogni forma integrazione salariale in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa.

ADDETTI DI AZIENDA CON RIDUZIONE DI ORARIO
REGIME ATTUALE
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Azienda e rappresentanze sindacali firmano un accordo per ridurre orario di lavoro e retribuzione, con l’obiettivo di evitare la riduzione del personale( Cds difensivi) realizzare nuove assunzioni (Cds espansivi).

L’indennità
Per i contratti difensivi spetta un’integrazione salariale (60% stipendio perso). Durata massima 24 mesi (prorogabile di altri 24)

COSA CAMBIA IL JOBS ACT

L’utilizzo di Cds dovrebbe essere più flessibile: saranno rimossi alcuni vincoli nella loro applicazione per consentire alle aziende di ridurre le ore di lavoro e, se necessario, di assumere addetti con competenze diverse, per favorire l’ingresso dei giovani.
La delega prevede la messa a regime di norme transitorie, che estendono alle imprese escluse dall’ambito di applicazione dei Cds difensivi la possibilità di stipulare questi contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni.